Formatori sicurezza lavoro, nuovi criteri dalla Commissione consultiva
(articolo 6, comma 8,lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. )
Dopo lunga e difficile attesa, è stato finalmente approvato in Commissione consultiva permanente, sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n. 5, il documento indicante i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisito minimo di base, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
- Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
- Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa
- Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza o in alternativa
- Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).
Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
- Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia
in alternativa
- Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché
abbiano frequentato il corso per RSPP.
Fonte: PuntoSicuro.it