Dvr: elaborazioni e rielaborazioni
Secondo la previsione dell' art. 17 del TU 81/08, il datore di lavoro di ogni impresa deve effettuare la valutazione di tutti i rischi, i cui risultati sono inseriti nel Documento (Dvr) previsto dall' art. 28 dello stesso TU (in caso di costituzione di una nuova impres è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività).
I cc. 1 e 2 dell'art. 28, impongono al datore di lavoro l'obbligo della redazione del Dvr in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente (nei casi ex art. 41, sorveglianza sanitaria).
Per il successivo art. 29, c. 3 "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata* in occasione:
a) di modifiche del processo produttivo
b) della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;in relazione al grado di evoluzione della tecnica , della prevenzione o della protezione;a seguito di infortuni significativi;quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità".
A questo proposito va ricordato che nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, "il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno una riunione della Commissione (art.35 TU 81/08) cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il Rspp;
c) il Mc ;
d) il Rls".
Nel corso della riunione "il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale".
La riunione ha luogo anche in occasione di "eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza esalute dei lavoratori.…"
Alla rielaborazione della valutazione dei rischi, deve seguire:
- l'aggiornamento delle misure di prevenzione,
- la rielaborazione del Dvr originario (nel termine di trenta giorni dall'evento-causa che ne ha provocato l'effettuazione).
Anche la rielaborazione del Dvr deve essere compiuta dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (nei casi ex art. 41).
*La sanzione per l'inosservanza della prescrizione consiste in un'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.
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Fonte: quotidiano sicurezza.it