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Dvr: elaborazioni e rielaborazioni

Secondo la previsione dell' art. 17 del TU 81/08, il datore di lavoro di ogni impresa deve effettuare la valutazione di tutti i rischi, i cui risultati sono inseriti nel Documento (Dvr) previsto dall' art. 28 dello stesso TU (in caso di costituzione di una nuova impres è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività).

I cc. 1 e 2 dell'art. 28, impongono al datore di lavoro l'obbligo della redazione del Dvr in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente (nei casi ex art. 41, sorveglianza sanitaria).

Per il successivo art. 29, c. 3 "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata* in occasione:

a) di modifiche del processo produttivo

b) della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;in relazione al grado di evoluzione della tecnica , della prevenzione o della protezione;a seguito di infortuni significativi;quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità".

A questo proposito va ricordato che nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, "il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno una riunione della Commissione (art.35 TU 81/08) cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il Rspp;

c) il Mc ;

d) il Rls".

Nel corso della riunione "il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;

- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale".

La riunione ha luogo anche in occasione di "eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza esalute dei lavoratori.…"

Alla rielaborazione della valutazione dei rischi, deve seguire:

- l'aggiornamento delle misure di prevenzione,

- la rielaborazione del Dvr originario (nel termine di trenta giorni dall'evento-causa che ne ha provocato l'effettuazione).

Anche la rielaborazione del Dvr deve essere compiuta dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (nei casi ex art. 41).

*La sanzione per l'inosservanza della prescrizione consiste in un'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

Leggi anche: procedure standardizzate valutazione rischi

Fonte: quotidiano sicurezza.it

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