Decreto del Ministero dell'Interno del 1 Luglio 2014
regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli
Pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2014 (G.U. 11 luglio 2014, n. 159) che contiene, la "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²" che entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione.
Il Decreto si propone di:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
La nuova Regola tecnica si applica alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
Si specifica che se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica o di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio vanno adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
In alternativa a quanto sopra previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica, applicate all'intera attività.
Le attività di demolizione esistenti vanno adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II rispettando le scadenze fissate all'art. 6, salvo nei casi in cui le attività di demolizione:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del DL del Fare 69/2013;
- siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011).