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Vademecum per la gestione dei rifiuti

L'articolo 183 comma 1 del D.Lgs 152/2006 definisce il rifiuto come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti che presentano una o più caratteristiche elencate nell'allegato I della parte quarta dello stesso decreto, (quali ad esempio: tossicità, cancerogenicità, infiammabilità...) sono rifiuti pericolosi. Un'ulteriore distinzione viene fatta in base all'origine:

Rifiuti speciali
- Rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- Rifiuti da lavorazioni industriali;
- Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- Rifiuti da attività commerciali;
- Rifiuti da attività di servizio;
- Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Rifiuti urbani
- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall'uso civile, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Il produttore dei rifiuti è il soggetto che pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti, o effettua su di essi operazioni di pretrattamento, miscelazione, o altre, che ne modificano la natura o la composizione.

Oneri a carico del produttore dei rifiuti

1) Caratterizzazione del rifiuto: il produttore ha l'onore di attribuire il codice CER al rifiuto prodotto. Può affidarsi in questo a laboratori terzi accreditati per la caratterizzazione del rifiuto.

2) Controllo delle autorizzazioni: il produttore ha l'onore di verificare le autorizzazioni del trasportatore incaricato dell'impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto. Il produttore di rifiuti conserva l'onore del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di cessione a terzi la sua responsabilità.

3) Gestione del Formulario: il Formulario d'identificazione rifiuti è il documento di identificazione dei rifiuti che accompagna il trasporto dei rifiuti. L'obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale trasporto (Art. 193 D.Lgs 152/06). Il formulario deve essere conforme al modello contenuto nel DM 145/1998. All'atto del ritiro di un rifiuto il formulario sarà redatto in quattro esemplari (copie) compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore e le altre tre seguiranno il viaggio del rifiuto per essere poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario e saranno acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvederà trasmetterne una al produttore/detentore iniziale (4 copia). In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto (3 mesi), il produttore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell'esclusione della responsabilità. Le copie dei formulari devono essere conservate per 5 anni.

4) Gestione del Registro di Carico e Scarico: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (comprese lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività di recupero; fanghi derivati da potabilizzazione, altri trattamenti delle acque reflue, abbattimento dei fumi), e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c, sono tenuti alla compilazione di un Registro di carico-scarico su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. I soggetti obbligati devono registrare almeno entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto prodotto. Inoltre, devono tenere il registro presso l'impianto di produzione, e integrato con i formulari, conservarlo per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

5) Elaborazione del MUD: tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono comunicare al Catasto dei Rifiuti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti (tramite il MUD Modello Unico Dichiarazione ambientale) oggetto delle loro attività entro il 30 aprile di ogni anno.

6) Corretta Gestione del deposito temporaneo e Modalità di Stoccaggio: l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 alla lett. aa) definisce lo "stoccaggio" come: l'insieme delle attività di "smaltimento" consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché delle attività di "recupero" consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti. Il deposito temporaneo è soggetto a precisi criteri, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento secondo precise modalità. I tempi di giacenza si misurano fondamentalmente in base alle registrazioni di messa in carico fatte sul registro di carico-scarico. Per il corretto stoccaggio devono essere osservate le disposizioni prescritte dal decreto sopra citato.

Il mancato adempimento degli oneri descritti comporta sanzioni amministrative pecuniarie e penali. Se desideri ricevere informazioni in merito alla gestione e alla tutela ambientale, relativamente alla tua attività/azienda, o richiedere un preventivo, contattaci al numero 075 9696024, o tramite il pulsante qui sotto.

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