Covid-19: novità relative alla formazione e alle verifiche periodiche
In risposta alla diffusione del coronavirus sul territorio italiano, in queste settimane sono state elaborate nuove norme nazionali e protocolli per il contenimento che hanno obbligato le Regioni e gli enti locali ad aggiornare i propri documenti e le proprie ordinanze. In tali aggiornamenti spesso sono riportate nuove indicazioni per le aziende, gli operatori e i lavoratori in materia di Covid-19.
Ad esempio, la Regione Veneto ha aggiornato la versione del documento "Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" (in data 26.03.2020), introducendo alcune importanti novità in materia di formazione, di verifiche periodiche e di tutela dei lavoratori fragili, che meriterebbero di essere discusse, attraverso il coordinamento tra le Regioni, sull'intero territorio nazionale.
Di seguito riportiamo le novità relative ai due principali argomenti affrontati nel sopracitato documento.
Formazione: attività formative a distanza e videoconferenze
Viene indicato che "resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza".
Con queste modalità, "la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico.
Verifiche e manutenzioni periodiche
Nel documento si indica che ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18: "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". E si ritiene che tale disposizione "sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc".
Si indica inoltre che tali attività "sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all'interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell'emergenza sanitaria".