Contagio da Covid-19: gli accertamenti dell'INAIL
L'Inail, con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alla tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro 1), così come prevista dall'articolo 42, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia").
In base a quanto indicato, possono essere ricondotti a una condizione di elevato rischio di contagio, cioè casi sicuri di esposizione al virus nell'ambito lavorativo le seguenti categorie:
- Operatori sanitari, esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
- Altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
La tutela assicurativa si estende inoltre anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Nell'ambito degli elementi circostanziali presi in esame, verrà dunque verificata l'adozione di misure di sicurezza volte a contenere e prevenire l'esposizione al rischio patogeno, quali: rispetto delle misure di distanziamento sociale, adozione dei corretti dispositivi di sicurezza individuale (mascherine, guanti, tute ecc), limitazione degli accessi, divieto di accesso a personale in condizione di isolamento o in presenza di sintomi febbrili, sanificazione ecc.
L'attuazione di tali misure dovrà quindi essere dimostrata attraverso Protocolli Aziendali specifici, condivisi dal Datore di Lavoro, Medico Competente, RSPP, RLS, RSA/RSU, e che tengano presente di quanto stabilito nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020.
Al fine di una corretta gestione, risulta di fondamentale importanza, per qualsiasi tipo di attività aziendale, la stesura di Protocolli di sicurezza per il contenimento del Virus Sars-CoV-2 ed un attenta attuazione all'interno dell'ambiente di lavoro.
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1) Per occasione di lavoro si intende " tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore (Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016 ). In particolare, secondo la Corte, affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell'Inail, non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.