Documento INAIL contenente le misure di prevenzione per la Fase 2
L'Inail ha reso pubblico il documento tecnico contenente le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro, dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile.
Il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" si compone di due parti:
• la prima riguarda la "predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso 'terzi'.
• la seconda parte si è focalizzata sull'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020."
Tra le principali misure di prevenzione e protezione presentate nel documento troviamo:
• L'importanza dell'informazione e formazione sul rischio COVID-19
"Informazione e formazione devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio". È necessario realizzare anche un'efficace comunicazione e attenersi alle notizie che provengono da fonti istituzionali.
• Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
In più punti della sede aziendale "devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l'azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani." Inoltre, "va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica".
• L'utilizzo di dispositivi di protezione e la valutazione dei rischi
Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
• La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti
Il medico competente riveste un ruolo cardine nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nelle aziende dove non è già presente, "in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche".
Inoltre andrà a rivestire un ruolo centrale "soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2". "Potrebbe essere introdotta la 'sorveglianza sanitaria eccezionale' che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso".
Per ulteriori informazioni rimandiamo alla lettura integrale del documento.
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