Rifiuti: scattano nuove regole per il deposito temporaneo
A seguito dello stato di emergenza causato dal Covid-19, è entrata in vigore la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del DL n. 18/2020 "Cura Italia", la quale definisce nuove disposizioni sui limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti.
L'art. 113-bis del decreto legge 17 marzo 2020 convertito in legge dalla n. 27/2020 stabilisce che dal 30 aprile 2020, il deposito temporaneo di rifiuti come definito dall'art. 183 del T.U.A. è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
Art. 183 del Testo Unico Ambientale:
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.