RSPP e Datore di lavoro: criteri di attribuzione delle responsabilita'
La definizione di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" introdotta dal decreto 81/08 - e mantenuta inalterata dal decreto correttivo - prevede che l'RSPP "rispond[a]" del suo operato al datore di lavoro.
Si tratta di una indicazione di natura "funzionale" (che non modifica in termini gerarchici il rapporto tra RSPP - che resta figura di staff alla direzione aziendale - e datore di lavoro), tesa a far sì che vi sia un rapporto diretto tra RSPP e datore di lavoro, non mediato da altri soggetti intermedi cui l'RSPP spesso nella pratica aziendale si trova a dover riferire.
Il legislatore del testo unico ha inteso dunque stringere ulteriormente il collegamento funzionale tra il datore di lavoro e l'RSPP, secondo una logica di continuità rispetto ad altre previsioni già presenti nella normativa anche antecedente al D.Lgs. n. 81/2008,e poi ulteriormente confermate da questo decreto, quali la norma relativa all'indelegabilità dell'obbligo di designazione dell'RSPP (art. 17 comma 1 lett. b) e le norme sanzionatorie che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità in via contravvenzionale per l'operato del responsabile del servizio (inquadrando il primo come soggetto giuridico onerato degli obblighi prevenzionali ed il secondo come figura dotata di competenze tecnico-gestionali avente il compito di mettere il primo in condizione di adempiere a tali obblighi).
Nella definizione di RSPP fornita dall'articolo 2 del testo unico viene inoltre specificato il ruolo di coordinamento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Tale sottolineatura intende definitivamente far emergere la natura gestionale del ruolo di RSPP - già voluta dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e poi ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 81/2008 - quale figura cui è richiesta un'attività di coordinamento al servizio di prevenzione e protezione, da svolgersi attraverso un approccio sistemico ed integrato.
[1] E. Greco, G.M. Pirone: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione â€" Un manager della sicurezza nell'attuale sistema di gestione della prevenzione,Istituto Italiano di Medicina Sociale, Ed. Roma, 2000, p. 8. [2] I dati relativi agli infortuni che devono essere comunicati da parte del datore di lavoro all'INAIL e all'IPSEMA, nell'ambito delle rispettive competenze. [3] Versione definitiva approvata il 22/4/1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali, ancora valida in virtù del principio di continuità normativa tra art. 9 D.Lgs. 626/94 (ora abrogato) e art. 33 D.Lgs. 81/08.
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E' stato osservato [1], in ordine alla natura del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che la "funzione [dell'RSPP] è comunque di supporto e di consulenza al vertice e alla linea aziendale (funzione di staff), anche se spesso, per i compiti propri del servizio di cui è responsabile, interviene in modo specialistico, rischiando in tal modo di essere diviso tra due tipologie di attività molto differenti.
Da un lato, infatti, è chiamato a promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione (attività manageriali), dall'altro, deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (fondamentali ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori), che possono comunque essere collocate nel quadro globale dell'attività gestionale.
Una profonda differenza separa dunque il ruolo prevalentemente manageriale del responsabile del servizio di prevenzione da quello tecnico-specialistico del tradizionale addetto alla sicurezza."
Ciò detto, il ruolo dell'RSPP è stato ben ricostruito dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale con la sentenza del 15 gennaio 2010 n. 1834, che lo ha qualificato in termini di specifica posizione di garanzia nei confronti dei destinatari delle norme prevenzionali.
La Corte ha infatti precisato che "la designazione […] dell'Ing. G. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare.
Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base al cit. D.Lgs., art. 4, commi 1, 2 e 6 [ora art. 17 c.1 lett. a) in comb. disp. art. 28 D.Lgs. 81/08], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all'art. 89[ora art. 55 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.
Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.
Senonché tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs. n. 195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. […]
Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626 del 1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.], riserva al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio.
Per altro verso, considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antinfortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla."
Passando ad esaminare gli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti dell'RSPP e finalizzati a porre quest'ultimo in condizione di adempiere ai suoi compiti, va ricordato che ai sensi dell'articolo 18 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve fornire all'RSPP (oltre che al medico competente) informazioni in merito a:
"a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) [2] e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza."
Le linee guida del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano [3] al punto 2 commentano tale obbligo di informazione da parte del datore di lavoro sottolineando che "per mettere il SPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso egli crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal comma 2 dell'art. 9 [ora, art. 18 comma 2 D.Lgs. 81/08, n.d.r.].
[…] Tutte le informazioni devono essere documentate affinché il servizio di prevenzione e protezione sia veramente messo in grado di operare.
Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi.
In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima garanzia e tutela dellariservatezza".
Di questo obbligo informativo si è occupata di recente la Quarta Sezione Penale della Cassazione che, con la sentenza del 4 febbraio 2010 n. 4917, haconfermato la responsabilità di un datore di lavoro (ed escluso quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per un infortunio occorso ad un lavoratore il quale, durante il turno di lavoro notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia.
Secondo la Suprema Corte, "quanto alla posizione di garanzia del F. [datore di lavoro] va innanzi tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l'ing. Pa. [RSPP] era stato incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio e dell'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza.
Il detto professionista aveva predisposto una relazione nella quale però non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa.
Orbene, […] l'ing. Pa. [RSPP] aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, "in primis" il datore di lavoro, l'ing. Pa. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione, all'operazione di pulizia delle celle granarie.
Di tal che l'omessa previsione, da parte dell'ing. Pa., dei rischi correlati alle operazioni di pulizia all'interno delle celle granarie, è pienamente riconducibile al F. [datore di lavoro] il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all'interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza."
E conclude la Corte: "Il Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall'ing. Pa. [RSPP] onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in concreto si è verificato) nella valutazione dell'attività aziendale ai fini della pianificazione dei rischi. L'omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa.".