I Preposti: Compiti e ResponsabilitÃÆ'ÂÂ
Approfondimento sulla figura del preposto
1) profili generali:
secondo la suprema Corte (Corte di Cassazione sezione III penale, 27 gennaio 1999 n. 1142, P.M. in c. Cellino "il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e struttire, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari":
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è responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività lavorativa;
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rende edotti i lavoratori dei rishci cui sono soggetti;
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vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali;
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verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele;
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deve attuare il piano di manutenzione dell macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.
la sentenza aggiunge che " da tale coacervo di funzioni si evince che grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione dele misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conforità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che lòi manovra.
Perciò il preposto deve, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, anche richiamare ogni singolo lavoratore all'osservanza dei suoi obblighi di legge (cfr. art. 20 comma 2 D.Lgs. 81/2008, dedicato agli obblighi dei lavoratori, che però rappresenta anche in modo efficace il nucleo centrale degli obblighi dei preposti, in quanto quel che i lavoratori devono obbligatoriamente "fare" in materia di prevenzione, costituisce anche un preciso obbligo di sorveglianza e di controllo a carico del preposto):
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far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e proprio, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
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fare utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
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fare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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verificare che ogni lavoratore provveda a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsivoglia eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera successiva per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
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controllare che ogni lavoratore non proceda a rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
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controllare che ogni lavoratore non proceda a compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
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controllare che ogni lavoratore partecipi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
In via preliminare è necessaria una lettura attenta e rigorosa del dato normativo per poter individuare in modo chiaro in che modo il legislatore caratterizzi la figura del preposto come portatore di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, autonoma, indipendente da delega, e fondamentale, in quanto incarnante la funzione essenziale del controllo.
Va ricordato l'art. 56. Sanzioni per il preposto:
1) I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
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con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
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con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
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con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
La definizione del Testo Unico ex art. 2 "fotografa la posizione dei diversi soggetti aziendali" (Anna Guardavilla) e pone l'accento "sulla natura dell'incarico conferito", in linea con la conclusione alla quale da tempo era arrivata la giurisprudenza, secondo la quale "tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all'interno delle singole aziende o enti (Cass. Pen. , sez. III, sentenza n. 14017 del 15/04/05)" [Antonella Guadagni].
Il preposto lo individua la legge a partire dalla effettiva organizzazione del lavoro aziendale, e dalla posizione gerarchica sovra ordinata che alcuni "superiori" hanno in azienda, eventualmente, nei confronti di altri soggetti aziendali "sottoposti". In altre parole, una volta che il datore di lavoro ha deciso di organizzare la sua attività con alcune funzioni aziendali sovra ordinate ad altre, automaticamente si è generata, eventualmente, la figura del preposto (o del dirigente) come colui che nella normale attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti. Su tale figura il Cielo, ovvero il legislatore (e non il datore di lavoro) fa ricadere la qualifica di preposto (quantomeno ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs. N. 81/2008).
Anche perché in realtà il preposto in azienda non viene frequentemente definito tale, ma in un modo più confacente all'effettiva organizzazione produttiva: caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisore, team leader ecc. Ecc. Tutti questi sono quasi sempre preposti, lo sappiano o non lo sappiano, la qualifica, quantomeno ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. N. 81/2008, sono preposti, di fatto o di diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano, non importa, la legge non ammette ignoranza (Codice Penale art. 5 â€" Ignoranza della legge penale â€" Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale).
La Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 ha chiarito in modo esemplare la individuazione normativa della figura del preposto fatta dal legislatore, dopo che il datore di lavoro ha organizzato la sua attività aziendale e prima, a prescindere, da deleghe e incarichi specifici in materia di sicurezza (che vengono considerati, ma solo in seconda battuta, e se non sono fasulli): "il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell'ambito dell'impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l'inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. E' pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità."
In tal senso "i poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti in posizione apicale nell'azienda e sono, in un certo senso, subordinati e limitati dal settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività".(Cassazione Penale, sez. IV, 12.12.2007, n. 3483).
La Cassazione mette in luce che i preposti sono "i soggetti che sovrintendono all'espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.
Posto che con il termine 'sovrintendere' si indica l'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.
Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni" [Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 14192 - la fattispecie ha riguardato "B. S., imputato del reato di lesioni colpose e di violazione degli artt.4 co 5 lett f) e dell'art .90, co 2 lett b) D lgs 626/94 per non avere controllato in qualità di capo squadra che il sottoposto A. G. , intento a segare pezzi di legno utilizzasse l'apposito attrezzo spingi pezzo cagionando allo stesso una lesione personale grave costituita dalla perdita del secondo dito della mano destra con diminuzione permanente della capacità prensoria"].
Dunque "preposto è colui che sovraintende a determinate attività produttive o più esattamente svolge funzioni di immediata supervisione e di diretto controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. La sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè di assolvere agli obblighi indicati nell'art. 4. Tra questi è compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono all'organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza" (Cassazione Penale, sez. IV, 2.4.2007, n. 21593).
E' necessario focalizzare l'attenzione su questo chiaro concetto, chi ordina un tipo di lavoro qualunque senza controllare che questo avvenga nel rispetto della normativa antinfortunistica sarà inevitabilmente chiamato a risponderne penalmente in sede di accertamento delle responsabilità penali da danno alla persona, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.
2) Il concetto di sovrintendere
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza 23 ottobre 1998, analizzando quelle norme in cui l'accento è posto proprio sul verbo "sovrintendere", ha autorevolmente sostenuto che "l'accento ... è posto su "tale verbo", che, secondo il suo significato letterale, confermato da un concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, indica essenzialmente un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti dell'azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva".
Il tratto essenziale di tale funzione è vigilare, e la vigilanza "dovrebbe consistere in un assiduo controllo dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità ai modi, ai tempi e agli obiettivi fissati in via generale dai superiori gerarchici (i dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza dagli stessi preordinati" (Di Lecce, Culotta, Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Pirola editore, Milano 1997 pag. 138).
Il sovrintendere richiede però un requisito preliminare, ovvero il possesso di una supremazia riconosciuta sugli altri lavoratori: viene infatti definito dalla sentenza della Cassazione pen. n. 760/91 come "chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini".
3) L'individuazione da parte della legge e della giurisprudenza del preposto: supremazia
La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche "va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante" (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).
In questo caso il preposto svolge un compito che, definito genericamente dalla massima come "dirigere", rappresenta un modo concreto di sovraintendere all'attività dei lavoratori.
Come anzidetto, "l'individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell'impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli" (Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82): possiamo dunque affermare che "in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità soltanto gli obblighi di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele" [Cassazione penale, sez. IV, 21 giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.). Riv. pen. 1989, 377. Giust. pen. 1989, II,362 (s.m.)].
In particolare trattasi di un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, al quale è attribuita (di fatto, o mediante specifico incarico) una funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare ha ritenuto Cass. Pen. sez. IV, con sentenza del 25/1/1982 n. 745, che "i preposti non esauriscono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari".
I Preposti hanno dunque il compito fondamentale e prevenzionisticamente preziosissimo di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall' azienda, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
Anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro nella posizione di preposto con attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità (si veda l'art. 299 D.Lgs. n. 81/2008: "Esercizio di fatto di poteri direttivi" , norma prevede secondo la quale "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"), il preposto (anche di fatto) sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza dall'art. 2 comma 1 lettera d) e dall'art. 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
La Cassazione [Cassazione penale, Sez. IV- Sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006 (u.p. 20 aprile 2005) - Pres. D'Urso - Est. Battisti â€" P.M. (Conf.) Salzano - Ric. Stasi e altro ] è esplicita: "la stessa formulazione della norma (art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. n. 626/1994) - negli stessi, pressoché identici, termini usati dall'art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 [ora artt. 2 comma 1 lett. c ed e, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008] - consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega" e le precise disposizione della legislazione prevenzionistica in materia di "obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (...) può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza".
Nel concetto di preposto consolidatosi con la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del dal D. Lgs. n. 626/94 è contenuta tutta l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità: "il preposto è, nella impresa, colui che, come prevede l'articolo 4 del d.p.r. n. 547 del 1955 [ed anche l'art. 1 comma 4 bis D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, n.d.r.] , sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito - non esclusivo, ma sussidiario, spettando quel compito, anzitutto, al datore di lavoro e ai dirigenti, tra i quali il direttore dei lavori se nominato - di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche".
Conformemente al proprio ruolo gerarchico, "in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi" Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini, in Guariniello, Sicurezza del Lavoro e Corte di Cassazione, Il Repertorio p. 43).
In tal senso "rispondono del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, il primario di un reparto di "rianimazione centralizzata" ed il responsabile di una ditta fornitrice per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al personale ospedaliero misure precauzionali per l'uso di un'apparecchiatura per il monitoraggio cruento della pressione sanguigna e, dunque, per non aver impedito che una fuoriuscita di sangue dall'apparecchiatura applicata a un paziente ammalato di Aids (verificatasi al momento della rimozione del traduttore dalla cupola in occasione delle operazioni necessarie per il trasporto del paziente stesso in altro reparto) investisse in più parti del corpo una infermiera priva di quel momento di mezzi personali di protezione, provocandole un'infezione da Hiv con indebolimento permanente del sistema immunitario, dell'organo della procreazione e delle funzioni psichiche (Pretura Torino 22 marzo 1989, in Foro it. 1990, II,58).
Infine, a dimostrazione dell'automatismo legale col quale avviene l'identificazione, ad esempio, caporeparto = preposto (sempre) basti la seguente sentenza: "il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.
Nella fattispecie, dalle considerazioni che precedono è dato trarre la conclusione che l'imputato, nella spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio Z. indossasse la maschera copri volto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente fomiti allo Z., benchè privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di protezione degli occhi"[nella fattispecie all'operaio derivarono lesioni all'occhio sinistro attinto da uno spruzzo di vernice.] [Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2008, n. 10812].
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Fonte: Punto Sicuro
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