Gli obblighi di sicurezza per i tirocinanti
Praticanti, stagisti e tirocinanti sono equiparati ai lavoratori? La loro presenza in uno studio professionale senza dipendenti comporta obblighi di prevenzione? Il titolare dello studio è tenuto a particolari obblighi per se stesso? Di R. Dubini
Quesito
Nel caso di uno studio professionale senza dipendenti, in cui siano presenti soggetti obbligati a un periodo minimo di praticantato per l'accesso alla professione, il titolare dello studio è tenuto a particolari obblighi per se stesso? E per il tirocinante a titolo gratuito?
Risposta
Il Dlgs 81/08 ha stabilito all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, che praticanti, stagisti e tirocinanti sono equiparati ai lavoratori:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro......
Questi sono quindi i principali adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studi professionali:
Gli articoli 17 e 31 e segg. del D.Lgs. 81/2008 prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale ruolo può essere assunto da un consulente esterno oppure dal datore di lavoro stesso se adempia al requisito di aver frequentato un corso di formazione specifico di almeno 16 ore.
Il datore di lavoro deve inoltre nominare degli addetti del primo soccorso e alla prevenzione incendi e gestione dell'emergenza. Anche in questo caso, ma solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, questi ruoli possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, sempre a seguito di specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008.
Ulteriore adempimento previsto dall'art. 47 del d.lgs. 81/2008 per le aziende in cui c'è almeno un lavoratore (quindi anche un solo praticante) è l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS) che, a norma dell'art. 37 comma 11, deve frequentare un corso specifico di almeno 32 ore (ricordiamo che in alternativa il RLS può oppure essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 81/2008).
Ricordiamo che l'art. 55 del suddetto decreto sanziona penalmente la mancata designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e gestione delle emergenze nonché per non aver informato i propri dipendenti sui rischi presenti sul luogo di lavoro. Così come sono penalmente sanzionate la mancata formazione del rappresentante dei lavoratori e l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi.
Fonte: puntosicuro.it
